Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020

DL 8 marzo 2020 n. 11 «misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»

Impatto sulla giustizia civile:

  • Differimento d’ufficio di tutte le udienze ad una data successiva al 22 marzo;
  • Sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto; 
     periodo «cuscinetto» dal 9 marzo al 22 marzo
  • Il decreto n.11 dell' 8 marzo 2020 ha emanato provvedimenti in materia di:
    • Attività di vendita;
    • Attività di accesso dei custodi e gli altri ausiliari;
    • Slittamento del saldo prezzo di aggiudicazione;
    • Udienze di approvazione del piano di riparto;

Nuovo Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

IL NUOVO D.L. DIFFERISCE DA QUELLO PRECEDENTE:

  • Maggiore chiarezza
  • Estensione del periodo di sospensione
  • Espresso richiamo all’estensione della sospensione agli atti introduttivi dei procedimento esecutivo

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020:

I termini sono stati successivamente prorogati all’11 maggio 2020

  • Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile tutte le udienze dei procedimenti civili. Pertanto verranno differite a data successiva all’11 maggio 2020 le udienze di vendita
  • E’ sospeso, dal 9 marzo al 15 aprile, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.  Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini, per le opposizioni la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi (es. notifica atto di precetto, notifica atto di pignoramento immobiliare, deposito istanza di vendita, ecc.) e per le opposizioni
  • Sospesi  fino al 15 aprile le attività di accesso degli ausiliari presso gli immobili staggiti
  • Sospesi i termini fino al 15 aprile per il versamento del saldo prezzo degli immobili staggiti

Legge n. 27 del 24 aprile 2020: Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulle abitazioni principali

  • Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato convertito con la legge del 24 aprile 2020 n. 27, entrata in vigore in data 30 aprile 2020.
  • Tra le principali novità il nuovo art. 54 ter rubricato «sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa», il cui primo comma dispone che sia sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELL’ ART. 54 TER  L. N. 27/2020

  • Riguarda esclusivamente l’immobile che ha per oggetto l’abitazione principale e non altri beni diversi;
  • Il richiamo alla procedura esecutiva presuppone che questa sia stata già instaurata (iscritta a ruolo) e che quindi la sospensione riguardi le attività funzionali a realizzare l’effetto espropriativo: la stima; la conversione del pignoramento; l’assegnazione e la vendita (gli accessi all’immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all’inizio della sospensione, dovrebbero intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall’espletamento dell’asta; l’emissione del decreto di trasferimento); la liberazione dell’immobile ordinata dal G.E;
  • Non sospende la fase distributiva delle somme ricavate dall’aggiudicazione
  • Il periodo di sospensione decorre a partire dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge) fino al 30 ottobre 2020
  • Analisi condotte sul database PCT evidenziano come l’art. 54ter sia stato esplicitamente citato solo nell’8% delle procedure

Particolarmente dibattuto è il tema della sospensione, che dovrebbe operare autonomamente, e il tema dell’abitazione principale, di cui all’art. 54 ter della L. n. 27/2020:

  • la sola disposizione di legge non consentirebbe un’automatica sospensione del pignoramento, considerato il testo generico dell’art. 54 ter
  • l’atto di pignoramento immobiliare non obbliga il creditore a specificare se, il bene pignorato, è l’abitazione principale del debitore
  • il Giudice dell’Esecuzione non è tenuto a indagare o valutare se il bene sia l’abitazione principale del debitore, salvo non vi siano ragioni specifiche che lo impongano


Decreto «Ristori» n. 137 del 28 ottobre 2020, Art. 4

  • Estensione della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale fino al 31 dicembre 2020
  • Inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore effettuato dal 25 ottobre alla data di conversione del decreto

Decreto «Milleproroghe» n. 183 del 31 dicembre 2020, Art. 13

  • Estensione della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale fino al 30 giugno 2021

La Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, pronunciandosi su questioni di legittimità ha dichiarato costituzionalmente illegittima quest’ultima proroga, in particolare ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo.