Di seguito si evidenziano le principali novità legislative introdotte in tema di esecuzioni immobiliari dal 2015 al 2022:
Principali evidenze:
D.lgs. 149/2022 attuativo della legge delega 206/2021
- Abrogazione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva
- Sospensione del termine di efficacia del precetto in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare
- Riduzione del termine per il deposito della certificazione ipo-catastale
- Nomina del custode dell’immobile pignorato contestualmente a quella dello stimatore
- Introduzione schemi standardizzati per la relazione di stima e per gli avvisi di vendita
- Vendita diretta: il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato
- La delega delle operazioni di vendita avrà durata annuale
il professionista delegato dovrà procedere, inoltre, alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato, in base alle preventive istruzioni del G.E.
D.L. n. 18 del 2020
- Sospensione per la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ogni procedura esecutiva di pignoramento immobiliare avente ad oggetto
l'abitazione principale del debitore.
D.L. n. 137 del 2020
- Estensione della sospensione fino al 31 dicembre 2020, le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore
- Inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore effettuato dal 25 ottobre alla data di conversione del decreto
D.L. n. 183 del 2020
- prorogato la sospensione delle esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato fino al 30 giugno 2021
D.L. n. 162 del 2019
- Modifica l’art. 560 c.p.c.: detta regole precise riguardo alle modalità di liberazione dell’immobile nel caso in cui il debitore non adempia ai doveri su di esso gravanti
- Ha esteso le modifiche introdotte dal d.l. 135 del 2018 anche alle procedure già pendenti al 13.02.2019 con l’unica condizione che nelle stesse “non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”
D.L. n. 135 del 2018
- la riduzione della somma per essere ammessi alla conversione e l’aumento della rateizzazione da trentasei a quarantotto mesi
il debitore e il suoi familiari non perdono il possesso sino all’emissione del decreto di trasferimento - Il credito deve essere precisato almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata ex articolo 569 c.p.c., per autorizzare la vendita
- Le modifiche sopra esposte apportate dal D.L. 135/2018, per espressa previsione normativa, non si applicavano alle esecuzioni iniziate prima del 13.02.2019
D.L. n. 59 del 2016
- esperibilità dell’opposizione all’esecuzione: è inammissibile dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione forzata
- il custode può attuare il provvedimento di rilascio dell’immobile secondo le disposizioni del giudice, senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 ss. c.p.c
- l’obbligatorietà della vendita con modalità telematiche
- i giudici ed i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni parziali delle somme ricavate
D.L. n. 83 del 2015
- Nuova formula dell’atto di precetto
- Conversione dell’atto di pignoramento: aumenta il termine per la rateizzazione
- Dimezzamento dei termini per il deposito dell’istanza di vendita e per della certificazione notarile
- Cambia la determinazione del valore dell’immobile pignorato
Istituzione portale delle vendite pubbliche