D.L. 2 marzo n.10: nuove disposizioni in materia di pignoramenti presso terzi
È stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 recante le “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza” sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024.
Il decreto interviene anche in materia di pignoramenti presso terzi, con una serie di modifiche che puntano ad accelerare i tempi di il recupero delle somme dovute dal debitore.
Di seguito le novità introdotte con il decreto PNRR:
- In caso di dichiarazione positiva del terzo, l’ordinanza di assegnazione delle somme deve essere notificata al terzo insieme ad una dichiarazione ove il creditore indica direttamente i propri dati bancari, al fine di rendere più veloce il pagamento del debito.
- Viene stabilito che i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, riprendendo poi a decorrere a partire proprio dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Questa misura è finalizzata a garantire una maggiore celerità del processo ed evitare che il creditore possa trarre vantaggio dai ritardi causati dalla sua inattività.
- Si prevede che il pignoramento perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo. In tal caso si prevede che la cancelleria trasmetta una PEC per comunicare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione per inattività del creditore. Questo per garantire che tutte le parti siano informate in modo adeguato e celere.
Per evitare che il pignoramento notificato perda efficacia, due anni prima che scada il termine decennale il creditore potrà notificare al debitore e al terzo una dichiarazione con cui manifesta il proprio interesse a mantenere il pignoramento valido.
- Viene modificato l’importo che il terzo deve accantonare in aggiunta al credito. Precedentemente il terzo doveva bloccare un importo pari al credito pignorato aumentato della metà, mentre a seguito della modifica sarà:
- 1.000 € per i crediti fino a 1.100 €
- 1.600 € per i crediti da 1.100,01 € fino a 3.200 €
- la metà della somma pignorata per i crediti superiori a 3.200 €
- Ulteriore novità riguarda la possibilità per il terzo pignorato di accedere in giudizio al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.
La riforma mira, quindi, a velocizzare la definizione dei pignoramenti presso terzi e migliorare l’efficienza della procedura di recupero delle somme dovute dai debitori.